Obbligo vaccinale esteso a nuove categorie di lavoratori
È in vigore dal 27 novembre 2021 il nuovo decreto Covid (decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.
In un quadro di generale peggioramento della situazione epidemiologica, il Governo punta sulla prevenzione per arginare il contagio da SARS-CoV-2 usando l’arma dell’obbligo vaccinale.
Due le direttrici di intervento del legislatore: da un lato, ampliare l’obbligo vaccinale per i già obbligati e, dall’altro, estendere lo stesso ad altre categorie di lavoratori precedentemente soggetti solo all’obbligo di Green pass (” base”, ottenuto con vaccinazione, guarigione dal Covid e tampone).
- Professionisti e operatori sanitari
- Lavoratori impiegati in RSA
- Personale della scuola e di altri comparti
- Professionisti e operatori sanitari
L’articolo 1 del decreto Covid sostituisce l’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 che disciplina gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Con una disposizione di carattere generale, si prevede innanzitutto che gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (che svolgono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43) siano obbligati a vaccinarsi, gratuitamente, indipendentemente da dove venga svolta la professione e, dal 15 dicembre 2021, anche con la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario.
L’obbligo vaccinale non scatta – e la vaccinazione può essere omessa o differita – solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Il datore di lavoro è tenuto a adibire i soggetti esentati a mansioni anche diverse dalle abituali, senza decurtazione della retribuzione.
In tutti gli altri casi invece la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
Il decreto legge affida agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, la verifica tramite la Piattaforma nazionale-DGC del possesso del Green pass comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale (con il ciclo completo del richiamo), l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre nei 5 giorni successivi la documentazione di avvenuta vaccinazione, o di esenzione dalla stessa (o di suo differimento), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione (da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito), o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
Una volta decorsi infruttuosamente i termini previsti, l’Ordine professionale:
- comunica alle Federazioni nazionali competenti e al datore di lavoro, per il personale dipendente, il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo;
- adotta l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale (non disciplinare) che determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale (e al datore di lavoro per i dipendenti) del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo non oltre il termine di 6 mesi dal 15 dicembre 2021.
Durante la sospensione non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per i neo iscritti agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito di iscrizione fino alla scadenza del termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
2. Lavoratori impiegati in RSA
L’articolo 1 del decreto legge n. 172 del 2021, a modifica dell’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, elimina il termine del 31 dicembre 2021, precedentemente apposto, all’obbligo vaccinale previsto in capo a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
3. Personale della scuola e di altri comparti
Con l’articolo 2 viene esteso, dal 15 dicembre 2021 ed entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, l’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori (salvo i predetti casi di esenzione o differimento per accertato pericolo per la salute). Si tratta del personale:
- della scuola (personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore);
- del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- della polizia locale;
- degli organismi della legge n. 124 del 2007 (sistema di informazione per la sicurezza nazionale);
- che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie (articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- degli Istituti penitenziari (personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori).
Per queste categorie di lavoratori la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
La verifica dell’osservanza dell’obbligo è rimessa ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni o delle strutture in cui presta servizio il personale summenzionato e che sono tenuti ad invitare, senza indugio, l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione di avvenuta vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Una volta accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale viene data comunicazione scritta all’interessato, che viene immediatamente sospeso dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione il dipendente non ha diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione dura fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Il personale docente sospeso può essere sostituito con contratti a tempo determinato che si risolvono al rientro in servizio dei sostituiti a seguito dell’avvenuta vaccinazione.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.