Mascherine e green pass: cosa cambia nei luoghi di lavoro (e non solo)

Pubblicato il 29 Aprile 2022 @ 12:55 - Fisco Lavoro

Nuove regole dal 1 Maggio 2022

Il 28 aprile è stato approvato, in commissione Affari sociali della Camera, l’emendamento del Governo al decreto Riaperture e il Ministro Speranza ha emanato un’ordinanza che anticipa gli effetti dell’emendamento. Novità, quindi, dal 1° maggio per l’uso delle mascherine (e conferme per il green pass). Nei luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, l’uso delle mascherine è solo, fortemente, raccomandato, e il green pass, quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro, viene eliminato

Vediamo cosa cambia, dove rimane l’obbligo e dove, invece, è prevista soltanto una raccomandazione.

Mascherine

Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno, ma soltanto in alcuni luoghi specifici, come per assistere a spettacoli al chiuso oppure per salire sui mezzi pubblici, mentre per quanto attiene i luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, sarà solo, fortemente, raccomandata.

La “raccomandazione” è una sorta di invocazione alla prudenza pubblica in forza della quale le condizioni di salubrità generali non sono più imposte da atti dispositivi, ma sollecitati facendo richiamo alla maturità dei cittadini cresciuta in oltre due anni di pandemia. Si inizia, quindi, una nuova fase dove la responsabilità individuale assume caratteri generali e si sostituisce agli obblighi previgenti, con i quali abbiamo imparato a convivere nella nostra quotidianità.

Green Pass

Per quanto riguarda il green pass ormai si sta andando verso l’archiviazione dello strumento per aprire anche in questo caso una nuova fase: ricordiamo, infatti, che il 15 giugno finirà anche l’obbligo di vaccinazione per gli over 50. Il D.L. n. 24/2022 ha fissato infatti, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Luoghi di lavoro: fortemente raccomandate le mascherine

Il datore di lavoro, nonostante la fine dell’imposizione, potrà liberamente mantenere l’obbligo di mascherina nell’esercizio del suo potere organizzativo al fine di garantire salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

la raccomandazione generale determina l’applicazione di linee di comportamento prudenti: insomma, nei casi in cui si riscontreranno affollamenti nei locali aziendali sarà meglio indossare le mascherine. E la combinazione con un uso “intelligente” degli spazi di lavoro anche attraverso lo smart working potrà ridurre i rischi e far sentire in una condizione di maggiore tranquillità i lavoratori.

Inoltre, salvo precisazioni dell’ultimo minuto, dal 1° maggio, con il superamento dell’obbligo del green pass, anche i non vaccinati potranno pertanto tornare nei luoghi di lavoro e non sarà richiesto, dunque, neppure il tampone.

Cinema e stadi: obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022

All’interno dei cinema, dei teatri e degli stadi e, comunque, in tutti quei luoghi dove si organizzano spettacoli o eventi sportivi che si svolgono al chiuso la mascherina rimane obbligatoria, sempre fino al 15 giugno 2022.

Mezzi di trasporto: obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022

Rimane l’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale fino al 15 giugno 2022.

Scuola: obbligo della mascherina fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022

Rimane confermato l’obbligo fino al termine dell’anno scolastico.

Discoteca: eliminato l’obbligo della mascherina

In discoteca non sarà più obbligatoria la mascherina.

RSA ed ospedali: obbligo della mascherina fino al 15 giugno 2022

Fino al 15 giugno rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti ed i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali.

Rimane l’obbligo anche per le strutture di ospitalità e di lungodegenza, Rsa, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche per non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Supermercati, ristoranti, bar: eliminato l’obbligo della mascherina

Non si prevedono ulteriori proroghe per negozi, supermercati, ristoranti, bar. Pertanto, le mascherine si potranno togliere, anche se vale la raccomandazione alla prudenza e al suo conseguente utilizzo nelle situazioni a rischio assembramento.

FFP2 o mascherina chirurgica: quale indossare?

La raccomandazione generalizzata alla prudenza sarà interpretata liberamente da ciascun cittadino che potrà, pertanto, utilizzare a difesa della propria, e altrui, incolumità la tipologia di mascherina che riterrà più opportuno.

L’utilizzo delle mascherine FFP2, invece, viene confermato nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti”.

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Soggetti esonerati

I soggetti che possono non indossare le mascherine sono:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Fonte: Ipsoa.it