Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) – Principali novità

1 premessa
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.
Video e audio della circolare:
| Argomento | Descrizione |
| Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione | Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. Nuova struttura delle aliquote IRPEF L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). Decorrenza La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026. |
| Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro | Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. Oneri oggetto di riduzione Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per: gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%. Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro La riduzione prevista dall’art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio: le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio:la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”). Determinazione del reddito complessivo Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche: i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%;l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile. Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta per oneri da applicare congiuntamente Dal periodo d’imposta 2026, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente: dall’1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;dall’1.1.2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese. |
| Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025. Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata: al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). |
| Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili | Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità: riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027;incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva;proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. Riduzione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%. Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027. Incremento del limite di detassazione L’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Proroga dell’agevolazione per i dividendi L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025). L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. |
| Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali | Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026. Condizioni L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
| Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio nel settore privato | Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ambito applicativo L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di: maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Esclusioni Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale. Condizioni L’imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. Limite I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro. Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208. Regime previdenziale Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
| Imposta sostitutiva sullo straordinario degli infermieri – Estensione | L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, applicabile agli straordinari degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, introdotta – a regime, a partire dal 2025 – dall’art. 1 co. 354 della L. 207/2024, viene estesa anche ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle strutture sanitarie, nonché ai compensi per lavoro straordinario per il personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate. Decorrenza Per le suddette categorie, l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati dall’anno 2026, fatto salvo il principio di cassa allargato di cui all’art. 51 co. 1, secondo periodo, del TUIR. |
| Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale | Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Modalità Il trattamento è riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025;dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensa-zione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica); su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro di-pendente del 2025). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi dall’1.1.2026 al 30.9.2026. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. |
| Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione | Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. |
| Contributi versati alle forme pensionistiche omplementari – Aumento del limite di deducibilità | Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto: l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6). |
| Argomento | Descrizione |
| Regime dei neo-residenti – Aumento dell’imposta sostitutiva | Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari. Decorrenza Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c. |
| Argomento | Descrizione |
| Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi | Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026: chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca. Computo dei tre appartamenti Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”. Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni). |
| Causa di esclusione dal regime forfetario | Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026. |
| Iper-ammortamenti | Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni: materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Misura della maggiorazione Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Modalità di accesso Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. |
| Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze | Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta: sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori. Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili. Dividendi Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente: le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%). Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026. Plusvalenze Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente: le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%). Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026. |
| Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026 | Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito: in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte. Indicazione nella dichiarazione dei redditi Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata. Decorrenza Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”). Acconti 2026 Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. |
| Azioni proprie, stock options e attività immateriali | Vengono previste, con effetto per il solo 2026: la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;l’estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. “stock grant cash settled”) del regime di deducibilità al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni;per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice | Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.9.2026;per il rimanente 40% entro il 30.11.2026. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. |
| Argomento | Descrizione |
| Limitazioni all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE | Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito: del periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile; del periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni dell’art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. |
| Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP | Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione: delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall’IFRS 9;delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE. |
| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno segue | In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, sono previsti: la proroga dell’agevolazione per il 2026, 2027 e 2028, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;il riconoscimento di un ulteriore credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, con presentazione di apposita comunicazione nella quale viene dichiarato di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo | In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, sono previste: la proroga dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 15.11.2026, con presentazione di apposite comunicazioni nei termini stabiliti;la ridefinizione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente riconosciuto per i soggetti che hanno presentato la comunicazione integrativa nel 2025, nella misura del 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese e nella misura del 58,6102% per le grandi imprese. |
| Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo | Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0. Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti. |
| Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS | Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024. Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti. |
| Credito d’imposta per design e ideazione estetica | Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019. Il credito d’imposta per il 2026: spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);è utilizzabile in un’unica quota annuale. |
| Credito d’imposta per le imprese energivore | Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento | Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024. |
| Legge Sabatini – Rifinanziamento | Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di: 200 milioni di euro per l’anno 2026; 450 milioni di euro per l’anno 2027. |
| Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023 | Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge). Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili. Adesione alla rottamazione La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026. Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Effetti della rottamazione Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto: non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati; il DURC può essere rilasciato;sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli. Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate. Dilazione delle somme Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. Per quanto riguarda le rate: la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026; dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035. In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. Decadenza dalla rottamazione La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Giudizi pendenti Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate. |
| Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti | Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro: sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali). Procedura Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo. L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche. Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e: 2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione; i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista. Decorrenza Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026. |
| Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro | A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se: è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. Decorrenza La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento). |
| Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028) | Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta. Soggetti esclusi La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento: risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024;si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del DLgs. 128/2015). La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta. Misura della ritenuta La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota: dello 0,5%, per il 2028;dell’1%, a decorrere dal 2029. Disposizioni attuative Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
| Definizione agevolata dei tributi locali | Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo). Accertamenti e liti pendenti Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui: siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale. Recepimento delle definizioni per le imposte erariali Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali. Ambito applicativo Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate: potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);mentre non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali. Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno: essere introdotte in osservanza dei princìpi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci degli enti locali;riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità;essere riferite a periodi di tempo circoscritti;consentire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi prescritti;tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate. Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione. |
| IMU – Proroga per l’anno 2026 dell’esenzione per il sisma nelle Marche e Umbria del 2022 e 2023 | Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 1 co. 560-bis della L. 213/2023, prevista per i fabbricati ad uso abitativo al contempo: ubicati nei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l’esenzione dall’IMU: per l’anno 2026;oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2026. |
| Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica | Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti: dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);dai corrispettivi telematici trasmessi;dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. ”LIPE”). Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF). Procedura L’esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell’imposta dovuta. La sanzione viene calcolata sull’imposta ancora da versare, quindi sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati. Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%). Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione. Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione. Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento. Decorrenza La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell’1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). La liquidazione sembra quindi operare a partire dall’anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa. |
| Aumento delle aliquote della “Tobin tax” | Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012. Imposta sulle transazioni finanziarie Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie: i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012). L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche. Aumento delle aliquote Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare: per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%. Decorrenza Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026. |
| Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri | Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano. |
| Incremento dell’imposta di soggiorno per il 2026 | Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023. Tale facoltà compete a: Comuni capoluogo di Provincia;unioni di Comuni;Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Misura dell’incremento L’imposta di soggiorno può essere incrementata fino a 2 euro per notte di soggiorno. Contributi per Roma capitale e il Comune di Venezia Possono essere incrementati, nella medesima misura, anche i contributi previsti per: Roma Capitale, di cui all’art. 14 co. 16 lett. e) del DL 78/2010;il Comune di Venezia, di cui all’art. 1 co. 1129 della L. 145/2018. |
3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.
| Argomento | Descrizione |
| Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026 | Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di: incrementare l’occupazione giovanile stabile;favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Misura e durata L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. Provvedimento attuativo L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. |
| Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri | Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli. Ambito applicativo L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche: madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Tipologie contrattuali L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato. Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Misura e durata del beneficio L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL). La durata dell’agevolazione è di: 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;24 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Coordinamento con altri incentivi L’esonero contributivo: non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023. |
| Incentivi per la trasformazione dei contratti | Si riconosce dall’1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore: con almeno tre figli conviventi; fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili). Esonero contributivo Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è previsto: per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto; nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Esclusioni e limiti L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Non è previsto il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Il raggiungimento del limite di spesa impedisce l’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero. Compatibilità L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023. Provvedimento attuativo Con un successivo decreto ministeriale saranno adottate le disposizioni attuative dell’esonero contributivo in esame. |
| Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale | Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026. Rinvio decontribuzione parziale Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall’art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207. In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome: madri di due figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;madri di tre o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Bonus mamme 2026 Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri: dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95);professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103. La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere: 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili: per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli. Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda. Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre. |
| Estensione incentivo under 36 e decontribuzione Sud agli agenti assicurativi | Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 co. 10-15 e 161-167 della L. 30.12.2020 n. 178, si prevede che l’incentivo all’assunzione di under 36 e la decontribuzione Sud si applicano anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007: 66.22.01, Broker di assicurazioni;66.22.02, Agenti di assicurazioni;66.22.03, Sub-agenti di assicurazioni;66.22.04, Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. L’applicazione dell’agevolazione è prevista a decorrere dall’1.7.2022 e ai sensi della: decisione della Commissione 19.6.2023 n. 4061 final, per quanto riguarda l’incentivo all’assunzione di under 36;decisione della Commissione 24.6.2022 n. 4499 final, per la decontribuzione Sud. Fruizione del credito maturato Il credito derivante dal riconoscimento dei corrispondenti periodi dell’esonero contributivo può essere fatto valere dall’interessato dall’1.1.2026 al 31.12.2026. |
| Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare | Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. La medesima norma prevede poi: che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dall’1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione. Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”). Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica: così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali. In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Inoltre, in assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85. Rinuncia all’adesione automatica Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e: conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Adempimenti del datore di lavoro Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore. Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve: darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica. Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica. Versamento delle quote di TFR presso una nuova forma pensionistica complementare Viene modificato l’art. 14 co. 6 del DLgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali. |
| Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare | Modificando l’art. 11 del DLgs. 252/2005, si prevede, con decorrenza dall’1.7.2026: la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare;con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia definendo la relativa disciplina sotto il profilo tributario. Nel dettaglio, si stabilisce che: riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, vada elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% del montante finale accumulato;la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia;nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 e 7 della L. 335/95, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale. In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate: nella forma della rendita a durata definita;per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al nuovo co. 3-quater dell’art. 11 del DLgs. 252/2005, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni: sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare;il relativo montante è mantenuto in gestione. |
| Congedo parentale | Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale. In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. |
| Congedo per malattia del figlio | Viene modificato l’art. 47 co. 2 del DLgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni: l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno; l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo. |
| Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale | Viene inserito il co. 2-bis all’art. 4 del DLgs. 151/2001, in forza del quale, in caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale ai sensi dei co. 1 e 2 del medesimo art. 4, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino. |
Restiamo comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.