Il versamento del saldo IVA 2017 – che è dovuto solo se di importo superiore a 10,33 euro – può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16.3.2018 oppure in forma rateale, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 2.7.2018 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 30.6.2018), con possibilità di pagare lo stesso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, vale a dire entro il 20.8.2018 (beneficiando della c.d. proroga di ferragosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Anche in tale caso, è possibile rateizzare il dovuto, tenendo conto che la rateizzazione del saldo IVA deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo IVA, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ridotta del 50% se il tardivo versamento è contenuto entro i 90 giorni dalla scadenza del termine. I contribuenti che non effettuano il versamento del saldo IVA entro le naturali scadenze possono, comunque, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 18.12.1997 n. 472, previo versamento delle eventuali imposte, degli interessi legali e delle sanzioni (ridotte dal ravvedimento).