INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: LE NUOVE REGOLE

Pubblicato il 4 Marzo 2022 @ 17:35 - Fisco

La Legge di Bilancio per l’anno 2022 ha prorogato e rimodulato la normativa in tema di investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B.

Per effetto di tali ritocchi l’agevolazione ora spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al prossimo 31 dicembre 2025 ovvero al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Al fine di determinare la spettanza e il valore dell’agevolazione occorre tenere a mente i seguenti aspetti:

Soggetti interessatiSpettano alle imprese residenti in Italia in ordine con le norme in tema di sicurezza sul lavoro, non spetta ai lavoratori autonomi
Periodo di effettuazione degli investimentiPer determinare il periodo di effettuazione dell’investimento occorre avere riguardo alle regole generali di competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, Tuir
Valore degli investimentiSi intende il costo sostenuto compresa la quota parte di iva indetraibile al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi
Beni ammessi al beneficioTutti i beni materiali e immateriali strumentali nuovi anche di costo unitario pari o inferiore a 516,46 euro, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo. Sono esclusi dal beneficio: i veicoli;i beni strumentali il cui ammortamento secondo il D.M. 88 sia inferiore al 6,5%;i fabbricati e le costruzioni in genere
Asseverazioni È necessario acquisire apposita asseverazione da cui risulti che i beni possiedano le caratteristiche di interconnessione nel caso di beni di costo unitario o complessivo superiori a 300.000 euro.

In merito alle percentuali di agevolazione applicabili occorre tener conto del momento di effettuazione dell’investimento secondo le indicazioni che seguono:

Beni materiali 4.0 tabella A
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30.6.2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022Investimento tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025
50% di spesa fino a 2,5 milioni;30% tra i 2,5 e i 10 milioni;10% tra i 10 e i 20 milioni– 40% di spesa fino a 2,5 milioni; – 20% tra i 2,5 e i 10 milioni; – 10% tra i 10 e i 20 milioni– 20% di spesa fino a 2,5 milioni; – 10% tra i 2,5 e i 10 milioni; – 5% tra i 10 e i 20 milioni
Utilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla interconnessione
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata
Beni materiali 4.0 tabella B
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2023 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2023Investimento tra 1° gennaio 2024 e 31 dicembre 2024 ovvero entro il 30 giugno 2025 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2024Investimento tra 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30.6.2026 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2025
20% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro15% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro10% fino ad un limite di spesa di 1.000.000 di euro
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata

Comunicazione al Mise

Al fine di completare l’iter normativo le aziende che abbiano usufruito dell’agevolazione devono inviare apposita comunicazione al Mise.

Il modello è stato approvato con Decreto 6 ottobre 2021 ed è denominato “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016” è scaricabile sul sito del Mise.

Il modello, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va inviato in formato elettronico tramite pec al seguente indirizzo: benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

La scadenza di invio è legata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale l’investimento ha avuto luogo, la sua mancata spedizione non comporta la decadenza dall’agevolazione stessa.

Prassi

Con circolare n. 9/E/2021 dell’Agenzia delle entrate ha fornito appositi chiarimenti in tema di applicazione dell’agevolazione rispondendo ad una serie di quesiti, di seguito se ne riporta una sintesi.

RiferimentoChiarimento
Risposta 2.1 – Investimenti realizzati mediante contratti di leasingIl mancato richiamo ai contratti di leasing nei commi da 1055 a 1058 in relazione agli investimenti in “beni materiali e immateriali non 4.0” rappresenta un errore di coordinamento formale della norma. Le operazioni di locazione finanziaria rilevano sulla base del principio di equivalenza tra l’acquisto e l’acquisizione del bene tramite contratto di leasing.
Risposta 2.2 – Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euroI beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito di imposta indipendentemente dalla circostanza che il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l’intero costo nell’esercizio di sostenimento.
Risposta 4.1 – Reti di impreseSe gli investimenti in beni strumentali nuovi sono effettuati da imprese che aderiscono ad un contratto di rete, occorre distinguere se si tratta di rete-contratto o di rete-soggetto. Nel caso di rete-contratto il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete: – in relazione alla quota di costi di competenza alle stesse imputati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune agisce in veste di mandante con rappresentanza; – in relazione alla quota di costi a queste ribaltati, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa capofila (che operano senza rappresentanza). Nel caso di rete-soggetto, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla rete-soggetto. Se l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi è imputabile sulla base del programma di rete alla rete-soggetto, è la stessa rete, essendo una impresa, il soggetto destinatario del credito di imposta
Risposta 4.2 – Rilevanza dell’IvaIl costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986: costituisce una componente del costo l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972
Risposta 4.3 – Contributi per l’acquisizione di beni agevolatiIl costo del bene agevolabile è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi.
Risposta 4.4 – Beni in leasing riscattatiCon riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il comma 1054 stabilisce che per la determinazione del credito di imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato dal locatario all’atto di esercizio del diritto di opzione.
Risposta 5.1.2 – Regolarità contributivaIl Durc in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione del credito di imposta costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. 
Risposta 5.3 – Utilizzo in un’unica quotaÈ utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale: il credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;il credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. La verifica del limite dimensionale va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
Risposta 5.4 – Ritardo nell’interconnessioneNel caso in cui il bene entri comunque in funzione, senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito di imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione. L’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.
Risposta 5.6.1 – Operazioni straordinarieIn presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest’ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.
Risposta 6.1 – Verifica del cumuloSe la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del risparmio di imposta (imposta sui redditi + Irap), risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100% dei costi sostenuti.
Risposta 8.1 – Indicazione della norma agevolativaLe indicazioni della risposta a interpello n. 438/E/2020, rese in relazione all’applicazione della disciplina del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 185 a 197, L. 160/2019, sono applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020. Nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI.

Acquisto beni strumentali generici

Sempre per effetto della Finanziaria 2022 l’agevolazione in beni strumentali generici sarà usufruibile da imprese e lavoratori autonomi per gli investimenti posti in essere entro il 31 dicembre 2022 ovvero al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Beni materiali e immateriali generici
Investimento tra 16 novembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovvero entro il 30 giugno 2022 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2021Investimento tra 1° gennaio e 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 se ordine accettato e acconto almeno pari al 20% pagato entro il 31 dicembre 2022
10% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)6% (max 2 milioni per i beni materiali e 1 milione per gli immateriali)
Utilizzo in F24 in una sola quota se la spesa riguarda beni materiali, tre quote se immateriali e ricavi > a 5 milioniUtilizzo in F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dalla entrata in funzione del bene
Per crediti superiori a 5.000 euro la dichiarazione non va vistata

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti