Il decreto Semplificazioni riscrive il calendario fiscale

Pubblicato il 4 Luglio 2022 @ 09:11 - Fisco

Il Consiglio dei Ministri del 15 giugno ha varato il nuovo decreto Semplificazioni. Tra le principali novità abbiamo un restyling del calendario fiscale con la proroga, tra le altre cose, il termine per le dichiarazioni IMU dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, mentre per l’imposta di soggiorno la nuova scadenza è prevista per il 30 settembre 2022; stessa scadenza, a regime, viene fissata per trasmettere le LIPE.

Il provvedimento interviene anche sulla determinazione dell’imponibile IRAP, in particolare in riferimento alla deducibilità del costo del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato, parziale o stagionale.

Viene inoltre cancellato, con effetto dal periodo d’imposta 2022, il regime delle perdite sistematiche che dava spazio allamaggiorazione Ires per le società di comodo.

Restyling del calendario fiscale e semplificazioni

I principali interventi di semplificazione e razionalizzazione del calendario fiscale contenuti nel decreto prevedono schematicamente:

– la dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730;

– la semplificazione delle procedure di modifica sia del domicilio fiscale che per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi;

– agevolazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;

– l’estensione al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale;

– semplificazioni in relazione alle modalità di deduzione dell’imponibile IRAP riguardo al personale dipendente;

– l’eliminazione dell’obbligo per CAF e professionisti di conservare i singoli documenti sulle spese sanitarie;

– semplificazione dei modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali;

– la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali IRPEF con l’allineamento ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma;

– la semplificazione delle comunicazioni al Fisco sui trasferimenti di denaro tramite intermediari bancari e finanziari.

Il provvedimento modifica, dunque, i termini di scadenza legati agli INTRASTAT e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA:

– per gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie viene stabilito che, invece del termine attualmente fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, l’invio telematico possa avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento;

– viene posticipata al 30 settembre la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.

Per quanto attiene le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023 viene innalzata da 250 a 5.000 euro la soglia di importo sotto cui è possibile effettuare il versamento dell’imposta di bollo entro il 30 settembre, ed entro il 30 novembre per il primo e secondo trimestre.

IMU e imposta di soggiorno

L’art. 32 del decreto fissa al 31 dicembre 2022 la scadenza per la dichiarazione IMU mentre il termine per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno è differito al 30 settembre.  

Esterometro più leggero

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA.

Monitoraggio fiscale

Il decreto fissa a 5.000 euro il tetto sopra il quale sorge l’obbligo di segnalare al Fisco i movimenti in denaro, anche virtuali, da e per l’estero per operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

Intermediari bancari e finanziari ed altri operatori finanziari e non che intervengono, anche con movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere, dunque, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a alla nuova soglia che in precedenza era fissata a 15.000 euro.

Spese sanitarie: incentivo alla precompilata

Il decreto Semplificazioni stabilisce che per le precompilate che i contribuenti presenteranno attraverso un CAF o un professionista abilitato, dalla prossima primavera non sarà effettuato alcun controllo formale sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata messa on line dall’amministrazione finanziaria. In estrema sintesi il meccanismo prevede che il CAF o il professionista che acquisiscono dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS ne verificheranno la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. L’accettazione dei dati indicati dalle Entrate ne limita, dunque, il controllo formale. Permane, comunque, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle deduzioni, agevolazioni e detrazioni.

Crediti d’imposta del defunto liquidati direttamente agli eredi

L’art. 5 del provvedimento prevede che i crediti relativi ai defunti e per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate saranno erogati “salvo diversa comunicazione degli interessati”, ai c.d. “chiamati all’eredità”. L’importo che sarà liquidato direttamente dall’Amministrazione finanziaria spetterà ovviamente nella misura corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.

Assegno unico maggiorato per figli disabili

Le modifiche introdotte dal decreto prevedono, limitatamente agli assegni targati 2022 e nel caso di nuclei con ISEE inferiore a 25.000 euro, un aumento di 120 euro al mese della compensazione transitoria per chi ha figli disabili.

Bonus 200 euro: cade l’obbligo di certificazione per i dipendenti delle PA

Lo scambio di dati tra il MEF e l’INPS, determina che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni saranno esonerati dal rendere la dichiarazione sostitutiva attestante i redditi complessivi sotto la soglia di 35.000 euro per vedersi assegnare in busta paga il bonus da 200 euro.