Quali sanzioni rischiano datori di lavoro?
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 127 del 2021 che impone il green pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati.
Nel settore privato i controlli sono assegnati ai datori di lavoro.
Il mancato controllo da parte dei datori di lavoro è punito con sanzioni da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro
Anche per i lavoratori dipendenti privi di green pass che accedono al lavoro ingannando il datore di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria.
L’obbligo del pass scatta, dunque, dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici e per chi svolge un’attività lavorativa nel settore privato.
Il decreto prevede infatti che, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la c.d. certificazione verde Covid-19, sia nei luoghi di lavoro pubblici, che in quelli privati.
Spetta dunque al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro.
A tal fine, il datore di lavoro – sia pubblico, che privato – deve implementare un sistema di screening dei lavoratori.
Il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
A tal fine i datori di lavoro sono chiamati ad individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass.
A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.
Il personale individuato dal comma 1 dell’art. 9-quinquies, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Durante l’assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021.
Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori.
La tecnica operativa di screening terrà inevitabilmente conto dell’organizzazione aziendale e del numero dei dipendenti. A fini meramente esemplificativi, si rappresenta che le aziende potrebbero effettuare il controllo della certificazione verde Covid-19 mediante:
– i tradizionali sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata;
– la scansione del codice QR tramite l’App ministeriale;
– oppure, potrebbero optare per la verifica a campione dei lavoratori.
A nostro parere, il controllo all’ingresso rimane, per evidenti ragioni di opportunità pratica, la misura da prediligere. Qualora, infatti, un lavoratore dovesse risultare positivo al Covid-19, sarà indubbiamente più semplice per l’azienda provare agli enti preposti la propria estraneità rispetto al momento del contagio.
Se il datore di lavoro ha lo storico degli ingressi in azienda – dai quali si potrà evincere la “negatività” al Covid-19 di ciascun dipendente -, sarà più complesso dimostrare che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro.
Se, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma la sola sostituzione temporanea.
Si è in attesa comunque di una circolare del ministero del lavoro per rispondere alle numerose domande ancora senza risposta.
Fonte: Quotidiano Ipsoa – Fondazione Studi Consulenti del lavoro