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1 PREMESSA
Con il DL 31.10.2025 n. 159, pubblicato sulla G.U. 31.10.2025 n. 254, sono state emanate nume-rose disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il DL 159/2025 è entrato in vigore il 31.10.2025, giorno stesso della sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 159/2025.
Il DL 159/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 MISURE IN MATERIA DI APPALTI E “BADGE DI CANTIERE”
L’art. 3 del DL 159/2025 interviene in merito all’attività di vigilanza in materia di appalto e subap-palto, con particolare riferimento alla disciplina del c.d. “badge di cantiere”.
2.1 MISURE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA
L’art. 3 co. 1 del DL 159/2025 richiede all’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di iscrizione nella “Lista di conformità INL” di cui all’art. 29 co. 7 del DL 19/2024 (riservata alle imprese virtuose, prive di irregolarità e violazioni), di disporre in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgo-no la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
2.2 INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA DEL “BADGE DI CANTIERE”
L’art. 3 co. 2-3 del DL 159/2025 integra le regole di utilizzo dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, di cui all’art. 26 co. 8 del DLgs. 81/2008, prevista per i lavoratori alle dipendenze di imprese che operano nei cantieri in regime di appalto o subappalto (c.d. “badge di cantiere”).
Viene infatti stabilito che:
• la tessera di riconoscimento sarà applicabile anche negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, che saranno individuati con un successivo decreto ministeriale;
• la tessera, utilizzata come badge, deve essere dotata di un codice univoco anticontraffazione e deve indicare gli elementi identificativi del dipendente.
Inoltre, la tessera sarà resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali inte-roperabili con la piattaforma SIISL, ossia il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorati-va di cui all’art. 5 del DL 4.5.2023 n. 48.
Operativamente, il badge di cantiere, in modalità digitale, sarà prodotto in automatico e precompi-lato, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro.
Provvedimento attuativo
Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni saranno definite da un apposito decreto mini-steriale.
3 NOVITÀ IN MATERIA DI “PATENTE A PUNTI”
L’art. 3 co. 4-6 del DL 159/2025 interviene in materia di patente a crediti (c.d. “patente a punti”), di cui all’art. 27 del DLgs. 81/2008, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, intendendo per tali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008).
In particolare, il provvedimento in esame introduce novità che velocizzano la procedura di decur-tazione dei punti e inaspriscono il regime sanzionatorio.
3.1 PROCEDURA DI DECURTAZIONE DEI PUNTI
In via preliminare, si ricorda come, ai sensi dell’art. 27 co. 6-7 del DLgs. 81/2008, le decurtazioni dei punti della patente a crediti avvengano solo a seguito di provvedimenti definitivi, ossia una sentenza passata in giudicato o un’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.
In base al nuovo co. 7-bis dell’art. 27 del DLgs. 81/2008, invece, per procedere alla decurtazione dei punti nelle ipotesi ricadenti nell’ambito della maxi-sanzione per il lavoro in “nero”, non è più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento definitivo, ma sarà sufficiente la sola notifica del verbale di accertamento, con il quale viene contestata tale violazione in seguito ad attività ispettiva.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica in relazione agli illeciti commessi dall’1.1.2026, mentre per i periodi precedenti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.
3.2 INCREMENTO DELLE SANZIONI
L’art. 3 del DL 159/2025 inasprisce il regime sanzionatorio per le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere:
• privi di patente a crediti;
• oppure che ne sono possesso, ma con meno di 15 punti.
Al riguardo, si ricorda come l’art. 27 co. 11 del DLgs. 81/2008 preveda, per entrambe le ipotesi, l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori.
Tuttavia, la medesima norma fissa una soglia minima a detta sanzione, la quale – dopo l’interven¬to del DL 159/2025 – non può essere inferiore a 12.000,00 euro, anziché a 6.000,00 euro come da disposizione previgente.
Inoltre, nell’ottica di rendere più efficace la procedura di adozione del provvedimento di sospen-sione della patente, l’art. 3 del DL 159/2025 ha integrato l’art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008 stabilen-do che le competenti Procure della Repubblica devono trasmettere tempestivamente all’Ispettorato nazionale del Lavoro le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento in questione.
4 AUTORIZZAZIONE ALL’INAIL PER LA REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE E DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA
L’art. 1 del DL 159/2025 autorizza l’INAIL ad effettuare la revisione:
• delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico;
• dei contributi in agricoltura.
La revisione avviene, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 159/2025.
4.1 REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE PER ANDAMENTO INFORTUNISTICO
L’INAIL è autorizzato ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamen-to infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
L’autorizzazione:
• avviene ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 38/2000, che consente l’aggiornamento periodico delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• decorre dall’1.1.2026.
Esclusioni
Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ai fini dell’esclusione del bonus (e nelle more della realizzazione di sistemi informativi di coopera-zione applicativa dei dati), l’autorità giudiziaria è tenuta a comunicare tempestivamente all’INAIL, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna.
Le modalità attuative delle suddette disposizioni verranno definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 159/2025.
4.2 REVISIONE DEI CONTRIBUTI INAIL IN AGRICOLTURA
L’INAIL è altresì autorizzato ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del DPR 1124/65, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.
Anche questa autorizzazione decorre dall’1.1.2026.
I contributi INAIL nel settore agricolo sono riscossi dall’INPS e l’aliquota è del 13,2435% (di cui 10,1250% per “Assistenza Infortuni sul Lavoro” e 3,1185% per “Addizionale Infortuni sul Lavoro”), mentre per i lavoratori agricoli autonomi (esclusi gli IAP per i quali il premio INAIL non è dovuto) il premio è fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro (per le zone normali) e 532,18 euro (per i territori montani e le zone svantaggiate).
È prevista inoltre una riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’art. 1 co. 128 della L. 147/2013, la cui misura viene annualmente stabilita da un apposito decreto ministeriale.
5 ASSICURAZIONE INAIL E MISURE DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI IN FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
L’art. 7 del DL 159/2025 prevede un rafforzamento della tutela assicurativa INAIL e delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
5.1 INFORTUNI IN ITINERE DEGLI STUDENTI IMPEGNATI NELLA FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
L’art. 7 co. 1 del DL 159/2025 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 18 del DL 4.5.2023 n. 48 (che prevede l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema na-zionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazio-ne superiore), si interpretano nel senso che la tutela INAIL si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto:
• dall’abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolgono i percor-si di formazione scuola-lavoro;
• dal luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro all’abitazione o domicilio dello studente.
Viene pertanto superata l’interpretazione fornita dall’INAIL nella circ. 26.10.2023 n. 45. In tale do-cumento, l’Istituto aveva precisato che sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni in itinere, ad eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui all’art. 1 co. 784 della L. 30.12.2018 n. 145, avvengono durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro.
5.2 SICUREZZA NEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO
L’art. 7 co. 2 del DL 159/2025 inserisce il co. 784-novies all’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145, stabi-lendo che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni sco-lastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’impresa ospitante.
Ciò con lo scopo di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi for-mativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orienta-tiva.
6 BORSE DI STUDIO AI SUPERSTITI DI DECEDUTI PER INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIE PROFESSIONALI
L’art. 8 del DL 159/2025 prevede l’erogazione annuale, da parte dell’INAIL, di borse di studio agli alunni e studenti, superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, finalizza-te al sostegno delle relative attività.
Le borse di studio sono riconosciute:
• a decorrere dall’1.1.2026;
• in aggiunta alle prestazioni previste in favore dei superstiti di deceduti per infortunio sul lavo-ro o per malattie professionali, di cui all’art. 85 del DPR 1124/65.
6.1 BENEFICIARI
Sono beneficiari delle borse di studio gli alunni delle scuole primarie e gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita ai superstiti, riconosciuta ai sensi dell’art. 85 del DPR 1124/65.
Sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:
• le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell’Unione europea;
• le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comunque denominati, operanti all’estero, che svolgano le attività di istruzione e forma¬zione e rilascino titoli validi nel territorio italiano.
6.2 IMPORTO ANNUALE
L’importo annuale delle borse di studio è di:
• 3.000,00 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
• 5.000,00 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del si-stema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
• 7.000,00 euro, per ogni anno di frequenza dell’università e degli istituti di alta formazione arti-stica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).
La borsa di studio è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall’art. 85 co. 1, nu-mero 2), del DPR 1124/65.
6.3 CONDIZIONI
L’erogazione della borsa di studio è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio.
6.4 DOMANDA
L’erogazione della borsa di studio è subordinata alla presentazione all’INAIL di un’apposita do-manda.
La domanda deve:
• contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio;
• essere presentata o spedita entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.
6.5 CORRESPONSIONE DELLE BORSE DI STUDIO E LIMITE DI SPESA
L’INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati:
• per ciascun anno;
• in ragione dell’ordine temporale di acquisizione delle domande;
• fino al raggiungimento del previsto limite di spesa (26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026).
L’INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa non procedendo all’accoglimento delle ulteriori domande qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite.
7 SISTEMA INFORMATIVO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (SIISL) – PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE LAVORATIVE IN CASO DI BE-NE¬FICI CONTRIBUTIVI
L’art. 14 co. 1 del DL 159/2025 prevede che, dall’1.4.2026, i datori di lavoro privati richiedenti be-nefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità delle posizioni di lavoro sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di favorire la trasparen-za nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori.
Ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, nei medesimi termini di cui al co. 1 dell’art. 14, le agenzie per il lavoro saranno tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro gestite e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, potranno accedere alla piattaforma per individuare i candidati ido-nei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
Il co. 2 dell’art. 14 del DL 159/2025, sempre a decorrere dall’1.4.2026, prevede che le comunica-zioni obbligatorie di cui all’art. 9-bis del DL 510/96 (comunicazioni obbligatorie di instaurazione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro) potranno essere effettuate anche per il tramite del SIISL, sia dai datori di lavoro che dai soggetti abilitati di cui alla L. 12/79.
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative di tali previsioni saranno stabilite con un successivo decreto ministeriale.