Green pass e obbligo vaccinale over 50: nuove regole

Pubblicato il 11 Febbraio 2022 @ 11:47 - Fisco Lavoro

Controllo Green pass con smartphone

Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali e, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il decreto Covid (D.L. n. 1/2022) varato dal Governo a gennaio ha stabilito, che a partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati over 50, scatterà l’obbligo del possesso di green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; ed ancora l’obbligo vaccinale, senza limiti di età, verrà esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico.

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50

L’art. 1 del decreto n. 26/2021, introduce nel nostro ordinamento l’obbligo vaccinale nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri “residenti nel territorio dello Stato […] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età” fino al prossimo 15 giugno 2022.

Il successivo art. 4-quinquies estende tale obbligo vaccinale, dal 15 febbraio 2022, anche ai luoghi di lavoro e, in particolare, tutti i lavoratori over 50 per accedere in qualsiasi luogo di lavoro “devono possedere e sono tenuti ad esibire” una certificazione verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione dall’infezione.

Dal 15 febbraio 2022 non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.

A differenza di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente prevede che il controllo, sul possesso di valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, urbi et orbi nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per lo stesso periodo, non saranno riconosciuti ai lavoratori né la retribuzione, né altro compenso o emolumento. Nell’ipotesi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti sarà legittimato a sospendere il dipendente dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Sanzioni

Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell’art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro e ad una somma compresa tra 400,00 e 1.000,00 euro a seconda dell’infrazione commessa, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.

La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta, invece, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.

Fonte: Ipsoa Quotidiano