DL 31.12.2025 n. 200(c.d. “Milleproroghe”) –
Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 27.2.2026 n. 26
1 premessa
Con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 31.12.2025 n. 200 è stato convertito nella L. 27.2.2026 n. 26, pubblicata sulla G.U. 28.2.2026
n. 49 ed entrata in vigore l’1.3.2026, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 200/2025.
2 IVA – rettifica della detrazione “per masse” – ripristino della disciplina per il 2026
Con l’art. 4 co. 12-octies del DL 200/2025 convertito è stato previsto il differimento dell’abrogazione della norma che disciplina la rettifica della detrazione IVA per mutamento di regime fiscale (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).
La disposizione abrogativa (art. 9 del DLgs. 186/2025), in vigore dal 13.12.2025, troverà applicazione a decorrere dall’1.1.2027.
Di conseguenza, per l’anno 2026, rimane efficace la previgente disciplina in tema di rettifica della detrazione IVA, inclusa la disposizione (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72) che regola la rettifica c.d. “per masse”, con riferimento ai casi di mutamento “nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività” che comportano la detrazione dell’IVA in misura diversa da quella già operata.
Salvezza delle rettifiche in corso e dei comportamenti pregressi
Viene espressamente previsto che sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso all’1.1.2027 e che sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti all’1.3.2026 (data di entrata in vigore della L. 26/2026).
3 proroga del “bonus giovani”, “bonus donne” e “bonus zes”
L’art. 14 co. 1-bis, 1-ter e 1-quater del DL 200/2025 convertito proroga gli incentivi all’occupazione previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del DL 60/2024, ovverosia:
- il c.d.“bonus giovani”;
- il c.d.“bonus ZES”;
- il c.d.“bonus donne”.
3.1 “bonus giovani”
Il “bonus giovani” di cui all’art. 22 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato (o per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato) di giovani con meno di 35 anni di età mai stati occupati a tempo indeterminato.
Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.
Inoltre, si prevede l’estensione alle Regioni Marche e Umbria, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31.12.2025, dell’importo massimo dell’esonero di 650,00 euro su base mensile.
3.2 “bonus donne”
Il “bonus donne” di cui all’art. 23 del DL 60/2024 viene prorogato fino al 31.12.2026. Esso consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati in caso di assunzione a tempo indeterminato di:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali dell’Unione europea;
- donne con una professione o di un settore economico caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
3.3 “bonus zes”
Il “bonus ZES” di cui all’art. 24 del DL 60/2024 consiste in un esonero dei contributi a carico dei datori di lavoro privati (per un massimo di 24 mesi) in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con più di 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Il datore di lavoro deve occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
Per effetto delle previsioni del DL 200/2025 convertito, l’incentivo viene prorogato al 30.4.2026 nella misura del 70% (100% se c’è un incremento occupazionale). In sostanza, la misura dell’esonero contributivo è del:
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31.12.2025;
- 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026;
- 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dall’1.1.2026 al 30.4.2026, se le medesime assunzioni comportano un incremento occupazionale netto.
4 Proroga del trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa
L’art. 14 co. 1-sexies del DL 200/2025 convertito prevede la proroga per l’anno 2026 del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50.
Viene infatti integrato l’art. 1 co. 165 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), prevedendo che il Ministero del Lavoro possa destinare, nell’anno 2026, anche a tale finalità le risorse stanziate dalla citata disposizione della legge di bilancio per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (e il completamento dei relativi piani di recupero occupazionale) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata vigenti.
5 misure di sostegno al lavoro portuale
In sede di conversione in legge del DL 200/2025 sono state previste disposizioni relative:
- alla disciplina del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale;
- al lavoro portuale e di trasporto marittimo.
5.1 Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale
Con l’art. 9 co. 3-octies e 3-novies del DL 200/2025 convertito si interviene sulla disciplina del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale di cui all’art. 1 co. 471 della L. 29.12.2022 n. 197, con particolare riferimento alla concessione del c.d. “buono portuale”.
Il “buono portuale” è pari all’80% della spesa sostenuta dall’impresa beneficiaria per determinate attività finalizzate a migliorare le competenze dei lavoratori e la gestione operativa delle imprese portuali.
In sintesi, si prevede:
- la proroga della misura dal 31.12.2026 al 31.12.2027;
- la rimodulazione di importi e finalità;
- l’introduzione di un esplicito riferimento alla normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.
Nel dettaglio, la disposizione in esame dispone l’incremento:
- da 2.500,00 a 3.500,00 euro dell’importo del contributo erogato dal Fondo finalizzato ad agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all’interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti;
- da 10.000,00 a 20.000,00 euro dell’importo massimo del contributo devolvibile alle imprese che sviluppano o implementano modelli di organizzazione e di gestione, per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- da 50.000,00 a 80.000,00 euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell’importo massimo del contributo per incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG).
5.2 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporto marittimo
L’art. 9 co. 3-undecies del DL 200/2025 convertito interviene con riferimento alle misure di sostegno alle aziende portuali, introdotte dall’art. 199 co. 1 lett. b) ultimo periodo del DL 34/2020 (c.d. “DL rilancio”), stabilendone la proroga anche in relazione alle crisi internazionali dell’anno 2026 e, per tali finalità, autorizza la spesa massima di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
Sul punto, si ricorda che la suddetta disposizione del DL 34/2020 e successive modifiche prende atto della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto in Ucraina e dalla recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, e consente alle Autorità di sistema portuale di procedere nell’ambito delle risorse disponibili all’erogazione delle eventuali risorse residue a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo.
6 FATTURE ELETTRONICHE – codice RELATIVo AI PRODOTTI PER I QUALI è ATTIVA UNA DELLE COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI per le FILIERE AGRICOLE
Con l’art. 15 co. 3-ter del DL 200/2025 convertito viene prorogato di 2 anni, dal 31.12.2026 al 31.12.2028, il termine fino al quale le fatture elettroniche riferite alle cessioni di prodotti della filiera agricola-alimentare, per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali di cui all’art. 6-bis del DL 51/2015, devono riportare un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione.
Sono interessati, in sostanza, i prodotti della filiera suinicola e dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro.
Nello specifico, viene modificato l’art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024 (introdotto dall’art. 33 della L. 182/2025) che prevede l’obbligo di riportare il suddetto codice identificativo, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera. Mediante tale codificazione, i dati relativi alle transazioni dei prodotti in esame sono trasmessi alle commissioni uniche nazionali per la predisposizione di report informativi (art. 6 co. 2 del DM 31.3.2017 n. 72). Si ricorda, infatti, che dette commissioni hanno il compito di determinare le quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti.
Provvedimento attuativo
Le modalità di attuazione dell’obbligo di cui al citato art. 3 co. 7-bis del DL 63/2024 sono però demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che non è ancora stato emanato.
7 AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLO, DELLA PESCA E DELL’ACQUA-COLTURA – PROROGHE IN MATERIA DI CONTROLLI
Inoltre, il successivo co. 3-quinquies dell’art. 15 del DL 200/2025 convertito proroga al 31.12.2026 la facoltà per il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste di sottoscrivere contratti di filiera e distretto ai sensi dell’art. 66 co. 1 della L. 27.12.2002 n. 289, rinviando i controlli di regolarità contributiva e fiscale (di cui all’art. 78 co. 1-quinquies lett. b) e c) del DL 18/2020) al momento dell’erogazione del finanziamento.
8 Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) – Proroga del formato cartaceo
Con l’art. 13 co. 5-bis del DL 200/2025 convertito è stata prorogata fino al 15.9.2026 la possibilità di emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).
Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023).
Mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR – Sanzioni
Successivamente al 15.9.2026 si renderanno applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR, ai sensi del nuovo co. 10-bis dell’art. 258 del DLgs. 152/2006 (codice dell’ambiente), inserito dall’art. 13 co. 5-septies del DL 200/2025 convertito.
Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, infatti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.
9 delibere tari per il 2025 – inserimento nel portale del fede-ralismo fiscale – proroga dei termini
L’art. 4 co. 12-sexies del DL 200/2025 convertito dispone che, limitatamente al 2025, le delibere che riguardano i regolamenti e l’approvazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) sono considerate tempestive se inserite dal Comune nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6.3.2026 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2025, previsto dall’art. 13 co. 15-ter del DL 201/2011).
Per acquisire efficacia tali delibere, una volta inserite nel Portale del federalismo fiscale, devono risultare pubblicate entro il 16.3.2026 nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
10 imposta di soggiorno – delibere per le olimpiadi invernali del 2026 – procedura di pubblicazione semplificata
L’art. 4 co. 12-septies del DL 200/2025 convertito prevede una procedura di pubblicazione semplificata per i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, di cui all’art. 4 co. 6 e 7-bis del DL 156/2025. Tali regolamenti e delibere:
- acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;
- entro 30 giorni dalla loro approvazione sono trasmessi ai soli fini statistici, tramite il Portale del federalismo fiscale, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine della pubblicazione nel sito internet del medesimo Dipartimento.
Delibere per l’imposta di soggiorno relative alle Olimpiadi invernali del 2026
Sono interessate dalla predetta procedura di pubblicazione semplificata i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe con cui, in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali:
- nell’anno 2026 i Comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio sia ad una distanza non superiore a 30 chilometri rispetto alle sedi di gara (calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del Comune interessato) possono istituire l’imposta di soggiorno o incrementarne l’ammontare, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno (art. 4 co. 6 del DL 156/2025);
- gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi possono riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno per i componenti della “famiglia olimpica” (ossia gli atleti e i loro familiari nonché le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti).
11 termini di inizio ed ultimazione dei lavori edilizi
L’art. 9 co. 2-bis del DL 200/2025 convertito modifica l’art. 10-septies del DL 21/2022, disponendo la proroga di 48 mesi (in luogo dei 36 mesi precedentemente previsti):
- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2025 (in luogo del termine del 31.12.2024 previsto ante modifiche), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004 (tale proroga si applica, alle medesime condizioni, anche ai termini relativi alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga);
- dei termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2025 (in luogo del termine del 31.12.2024 previsto ante modifiche), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004.